Il Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove regole sui pacchetti turistici, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei viaggiatori alla luce delle criticità emerse durante la pandemia e dei recenti fallimenti di operatori del settore. Il testo, già concordato in via provvisoria con gli Stati membri, chiarisce cosa si intenda per “pacchetto di viaggio”, introduce norme sull’uso dei voucher e amplia i casi in cui i clienti possono cancellare senza penali.
La direttiva è stata approvata con 537 voti a favore, 2 contrari e 24 astensioni.
Definizione più chiara di pacchetto turistico
Una delle principali novità riguarda la definizione di pacchetto turistico. Le nuove norme chiariscono quando una combinazione di servizi – come volo, hotel o altri servizi turistici – rientra in questa categoria, soprattutto nel caso delle prenotazioni online.
Se, ad esempio, durante un acquisto digitale un operatore trasmette i dati personali del cliente ad altri fornitori e i contratti per i diversi servizi vengono conclusi entro 24 ore, il viaggio sarà considerato un pacchetto unico. Gli organizzatori dovranno inoltre informare chiaramente i clienti quando eventuali servizi aggiuntivi non fanno parte del pacchetto originario.
Voucher e rimborsi
La direttiva aggiornata introduce anche regole specifiche sui voucher, ampiamente utilizzati durante la pandemia. I consumatori avranno il diritto di rifiutare un voucher e richiedere invece il rimborso entro 14 giorni.
Se accettato, il voucher potrà avere una validità massima di 12 mesi e, in caso di mancato utilizzo totale o parziale alla scadenza, dovrà essere rimborsato. Le aziende, inoltre, non potranno limitare la scelta dei servizi disponibili per chi utilizza un voucher.
Più possibilità di cancellazione senza penali
Le nuove disposizioni ampliano anche le possibilità di cancellazione gratuita. Oltre alle circostanze straordinarie e inevitabili che si verificano nel luogo di destinazione, i viaggiatori potranno annullare senza costi anche quando tali eventi riguardano il luogo di partenza o rischiano di compromettere significativamente il viaggio.
La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche delle raccomandazioni ufficiali di viaggio.
Reclami e fallimenti degli operatori
Sul fronte dei reclami, gli organizzatori dovranno confermare la ricezione di una segnalazione entro sette giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni.
In caso di fallimento dell’operatore, i clienti dovranno essere rimborsati tramite le garanzie di insolvenza entro sei mesi, che possono diventare nove nei casi più complessi. Resta invece invariato il termine standard di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio.
Il Consiglio dovrà ora adottare formalmente il testo. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE, la direttiva entrerà in vigore e gli Stati membri avranno 28 mesi per recepirla nelle legislazioni nazionali, con ulteriori sei mesi per iniziare ad applicare le nuove norme.

